VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…] ai fini della validità dell’anno scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale persona- lizzato”;
VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 di pari oggetto;
VISTO il D. Lgs 62/2017;
VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;
VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;
CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve es- sere considerato il monte ore annuale delle lezioni;
Tempo scuola richiesto per la validità dell’anno scolastico e l’ammissione allo scrutinio finale ed esami a norma del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 art. 14 comma 7
SI INFORMA
che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2022-2023, è fissato nella tabella allegata.
Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 15 settembre 2023 (data di inizio delle lezioni dell’A.S. 2023-2024) al 10 giugno 2024 (data di termine delle lezioni).
Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio. Al di sotto di tale limite lo studente non può essere ammesso alla classe successiva.
Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale.
Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino in specifiche deroghe che saranno stabilite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e comunicate prossimamente alle famiglie degli studenti.
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