VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…] ai fini della validità dell’anno scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale persona- lizzato”;
VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 di pari oggetto;
VISTO il D. Lgs 62/2017;
VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;
VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;
CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve es- sere considerato il monte ore annuale delle lezioni;
Tempo scuola richiesto per la validità dell’anno scolastico e l’ammissione allo scrutinio finale ed esami a norma del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 art. 14 comma 7
SI INFORMA
che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2024-2025, è fissato nella tabella allegata.
Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 15 settembre 2026 (data di inizio delle lezioni dell’A.S. 2026-2027) al 10 giugno 2027 (data di termine delle lezioni).
Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio. Al di sotto di tale limite lo studente non può essere ammesso alla classe successiva.
Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale.
Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino in specifiche deroghe che saranno stabilite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto di seguito elencate:
“La Circolare Ministeriale n. 20/2011 stabilisce che “Spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di frequenza”.
Tali deroghe sono previste per casi eccezionali, certi e documentati. Esse sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione formale dell’alunno.
Le deroghe al limite di frequenza sono concesse per assenze dovute a:
- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate;
- Evoluzione della situazione epidemiologica o situazioni sanitarie certificate (es. isolamenti o quarantene certificate per patologie infettive);
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. a carattere nazionale o internazionale (Progetto Studente-Atleta);
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 per la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno e Legge n. 101/1989 per l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane).”
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